La possibilità di cedere il credito di imposta maturato a seguito della esecuzione degli interventi edilizi di riqualificazione antisismica ed energetica è il nodo cruciale che consentirà di rendere pienamente operativo il rilancio dell’edilizia in Italia. Di seguito cerchiamo di fare chiarezza su quali novità sono state previste nell’art. 121 del DL “Rilancio”.
Il Decreto Legge “Rilancio” n. 34 del 19 Maggio 2020 riguarda una serie di “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”. Questo corposo provvedimento, agli articoli 119 e 121, introduce delle novità “epocali” in materia edilizia:
- (art. 119) La possibilità, per i condomìni, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di elevare la percentuale di detrazione fiscale al 110% nell’ambito degli interventi di risparmio energetico “qualificato” (Ecobonus) e di messa in sicurezza antisismica (Sismabonus).
- (art. 121) La facoltà di cedere il corrispondente credito di imposta derivante dagli interventi di cui sopra, ma anche dalle eventuali rate di detrazione non fruite relative a interventi edilizia pregressi, alle imprese che hanno eseguito i lavori sottoforma di “sconto in fattura”, o ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Di seguito sono riportate le nuove disposizioni riguardanti la “Cessione del credito di imposta”, contenute nell’art. 121 del decreto citato. In corsivo sono riportate le citazioni testuali del decreto, contenenti per ragioni di sintesi eventuali omissioni non rilevanti ai fini della comprensione.
Art. 121 comma 1 cessione del credito senza limiti
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo di retto della detrazione, alternativamente:
a) (cessione del credito dal committente all’impresa) Per lo “sconto in fattura” sul corrispettivo dovuto, anticipato dall’impresa che effettua gli interventi e da quest’ultima recuperato sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
b) (cessione del credito dal committente ad altri soggetti) Per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Le due novità importantissime sono:
- la reintroduzione della possibilità dello “Sconto in fattura” (novità del Decreto “Crescita” dello scorso anno, poi di fatto quasi abolita a fine 2019), che consente una notevole semplificazione delle procedure burocratiche in capo al Committente;
- la possibilità di cessione del credito a tutti i soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, senza limiti nel numero di passaggi, di fatto come se fosse una moneta di scambio.
Art. 121 comma 2 applicabilità
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione 50%)
b) efficienza energetica (Ecobonus, al 50%, 65% o 110%)
c) adozioni di misure antisismiche (Sismabonus, in tutti i casi)
d) recupero o restauro della facciata (bonus facciate 90%)
e) installazione di impianti fotovoltaici
f) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
In pratica, diventa possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per TUTTE le tipologie di interventi edilizi, sia quelli agevolati mediante le disposizioni di cui all’art. 119 (bonus 110%), sia quelli previsti dalle le altre agevolazioni fiscali già esistenti.
Art. 121 comma 3
I crediti di imposta sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue non fruite. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Il testo sembra estendere la possibilità della cessione del credito anche alle spese detraibili sostenute negli anni precedenti e suddivise in 5 o 10 rate da recuperare negli anni successivi, per quanto riguarda le rate non ancora fruite.
Art. 121 commi 4, 5 e 6 controllo e sanzioni
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
L’Agenzia delle entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Qualora sia accertata la mancata integrazione dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.
Il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso alla violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Art. 121 comma 7 modalità attuative
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, da effettuarsi in via telematica.
Di fatto, l’intero mondo dell’edilizia è in attesa che, entro il 1° Luglio 2020, diventano operativi questi provvedimenti e vengano chiarite le modalità attuative. Anche le banche al momento sono in attesa. L’edilizia potrà avere il suo concreto “rilancio” solo dopo che la burocrazia avrà fatto il suo corso …