Al momento della pubblicazione del presente articolo (8 Giugno 2020) siamo ancora in attesa della emanazione delle Linee Guida da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel frattempo, la politica discute di eventuali correzioni o miglioramenti di un provvedimento che, quando sarà pienamente operativo, consentirà un rilancio del settore dell’edilizia paragonabile alla ricostruzione post-bellica del nostro Paese.

Il Decreto Legge “Rilancio” n. 34 del 19 Maggio 2020 riguarda una serie di “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”. Questo corposo provvedimento, agli articoli 119 e 121, introduce delle novità “epocali” in materia edilizia:

  1. (art. 119) La possibilità, per i condomìni, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di elevare la percentuale di detrazione fiscale al 110% nell’ambito degli interventi di risparmio energetico “qualificato” (Ecobonus) e di messa in sicurezza antisismica (Sismabonus).
  2. (art. 121) La facoltà di cedere il corrispondente credito di imposta derivante dagli interventi di cui sopra, ma anche dalle eventuali rate di detrazione non fruite relative a interventi edilizia pregressi, alle imprese che hanno eseguito i lavori sottoforma di “sconto in fattura”, o ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Di seguito sono riportate tutte le disposizioni riguardanti il cosiddetto “Bonus 110%”, contenute nell’art. 119 del decreto citato. In corsivo sono riportate le citazioni testuali del decreto, contenenti per ragioni di sintesi eventuali omissioni non rilevanti ai fini della comprensione.

Art. 119 commi 1, 2 e 3 “Ecobonus”

La detrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 [leggi “Ecobonus”] si applica nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a)  Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’edificio, con un massimale di spesa pari a € 60.000 per ogni unità immobiliare, utilizzando materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, G.U. n. 259 del 6 novembre 2017.

b)  Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento/raffrescamento/acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A, con un massimale di spesa pari a € 30.000 per ogni unità immobiliare.

c)  Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento/raffrescamento/acqua calda sanitaria, con un massimale di spesa pari a € 30.000.

Per poter beneficiare dell’aliquota del 110%, dunque, è necessario realizzare almeno uno degli interventi “trainanti” di cui sopra, ai quali è possibile agganciare, beneficiando della medesima aliquota di detrazione, anche gli altri interventi ricompresi nella legislazione dell’”Ecobonus” (ad esempio la sostituzione degli infissi), se eseguiti congiuntamente. Questi interventi, per poter conferire il diritto alla detrazione in misura pari al 110%, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, da dimostrare mediante l’A.P.E. rilasciato da tecnico abilitato, eseguito nella doppia configurazione ante e post-intervento.

Art. 119 comma 4 “Sismabonus”

Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 [leggi “Sismabonus”] l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Nel caso di cessione del credito di imposta ad una compagnia di assicurazione e di contestuale stipula di polizza contro gli eventi calamitosi, il premio assicurativo è detraibile al 90%.

Tali disposizioni si applicano a tutti gli edifici ubicati nelle zone sismiche n. 1, 2 e 3.

Art. 119 commi 5, 6, 7 e 8 impianti fotovoltaici e di ricarica di veicoli elettrici

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici, la detrazione spetta nella misura del 110% fino ad un ammontare di € 48.000 (e comunque nei limiti di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale installata), da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia effettuata congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 (Ecobonus) oppure 4 (Sismabonus).

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale installata.

La detrazione di cui sopra è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o forme di agevolazione di qualsiasi natura.

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia effettuata congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 (Ecobonus).

Art. 119 comma 10 seconde case unifamiliari

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 (Ecobonus) non si applicano agli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Dunque, nelle zone sismiche n. 1, 2 e 3, per le persone fisiche è possibile beneficiare di quanto previsto ai commi 4 (Sismabonus) e 5 (installazione di impianti solari fotovoltaici) con detrazione del 110%, anche nel caso di edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale (cosiddette “seconde case”).

Art. 119 commi 11, 12, 13, 14 adempimenti burocratici

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:

a)  Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 (Ecobonus), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute.. una copia dell’asseverazione viene trasmessa all’ENEA. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le modalità attuative.

b)  Per gli interventi di cui al comma 4 (Sismabonus), l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettaizone strutturale, DL e collaudo. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute.

I professionisti che rilasciano le attestazioni e asseverazioni suddette stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile, con massimale adeguato, al fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Art. 119 comma 15 spese tecniche

Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni di cui ai commi 3 e 13 e delle asseverazioni e del visto di conformità di cui al comma 11.